Statuto

STATUTO

del Gruppo Italiano di Ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale (GIRRCS)

ART.1 Denominazione

E’ costituita la Società Scientifica denominata “Gruppo Italiano di Ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale” di seguito denominato GIRRCS.

ART.2. – Il GIRRCS è una ONLUS o Fondazione senza scopi di lucro. ART.3 – Sede
Il GIRRCS ha la sua sede legale nella sede istituzionale del Presidente. ART.4 – Durata
La durata del GIRRCS è illimitata.
ART.5 – Oggetto e Scopi

Il GIRRCS persegue finalità di carattere scientifico in Reumatologia Clinica e Sperimentale ed è rivolto alla promozione della qualificazione scientifica degli iscritti e al potenziamento della cooperazione fra gruppi di ricerca diversi e della formazione di giovani ricercatori in Reumatologia Clinica e Sperimentale.

A tal fine il GIRRCS si propone di: Esso, pertanto, si propone di:

– istituire, favorire e supportare totalmente o in parte programmi di ricerca in Reumatologia Clinica e Sperimentale;

-finanziare, totalmente o in parte, borse di studio per giovani ricercatori che trascorrano periodi di perfezionamento in Centri di elevata qualificazione scientifica internazionali;

– programmare e coordinare incontri periodici fra gli iscritti tesi alla presentazione delle linee di ricerca dei gruppi di ricerca aderenti e alla individuazione di sinergie;

– Organizzare un Congresso annuale Nazionale dedicato alla presentazione dei risultati delle ricerche condotte dai singoli gruppi aderenti.

Il GIRRCS provvede alla verifica dell’attuazione, del completamento e della valorizzazione della ricerca supportata, mediante i riconosciuti strumenti

scientifici di valutazione rappresentati dalle pubblicazioni su Riviste Nazionali o Internazionali.

ART.6 – Entrate e Patrimonio
Le entrate ordinarie e patrimoniali del GIRRCS sono costituite da:

a) quote di iscrizione all’Associazione, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;

b) quote e contributi, anche straordinari, versate dai Soci o da persone fisiche o giuridiche;

c) versamenti volontari dei Soci;

d) contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere;

e) beni mobili e immobili;

f) donazioni e lasciti di terzi o di associati;

g) proventi derivanti da attività svolte per il perseguimento dei fini istituzionali e da quelle attività direttamente connesse, nonché accessorie in quanto integrative, delle attività statutarie istituzionali. Gli utili e gli avanzi della gestione, nonché fondi e riserve, non sono mai distribuiti tra gli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e/o accessorie. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo percepite, devono confluire nel bilancio dell’Associazione. I fondi saranno depositati in conti correnti bancari intestati al Gruppo, cui avranno accesso il Presidente e il Tesoriere a firma disgiunta.

ART.7 – Categorie di Soci

L’Associazione si compone di soli soci ordinari. Possono iscriversi i ricercatori di qualsivoglia struttura (universitaria, ospedaliera, centri di ricerca pubblica e privata) che dimostrino una congrua attività scientifica.

La qualifica di Socio ordinario viene acquisita dietro domanda di ammissione indirizzata alla Segreteria e diretta al Presidente. La domanda, che dovrà essere

controfirmata da due Soci ordinari presentatori, sarà presa in considerazione soltanto se accompagnata dal curriculum scientifico.

La proposta di ammissione verrà discussa dal Consiglio Direttivo. I Soci sono obbligati:

– a osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi del gruppo;

– a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

I Soci hanno diritto:
a – di partecipare alle riunioni periodiche del gruppo; b – di ricoprire cariche sociali;
c – proporre collaborazioni su temi di ricerca.
ART.8 – Recesso ed Esclusione

I Soci possono presentare le proprie dimissioni al Presidente in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata. Le dimissioni avranno effetto immediato.

ART.9 – Elargizioni e contributi

Tutti i versamenti, lasciti, contributi annuali e/o una tantum effettuati dai Soci a qualunque titolo restano acquisiti a titolo definitivo dall’Associazione senza alcun obbligo di restituzione da parte di quest’ultima ad alcun titolo o causale.

Ogni versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART.10 – Organi dell’Associazione Sono organi del Gruppo:
a) l’Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Tesoriere;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Ad eccezione del Collegio dei Revisori, tutte le cariche sono gratuite, salvo rimborso spese.

ART.11 – Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale è formata dai Soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione e in caso di sua assenza, dal segretario. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio, di norma entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

L’Assemblea Generale, sia in sede ordinaria che straordinaria, delibera con la presenza di almeno la metà dei Soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presa a maggioranza dei voti degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Consiglieri non hanno diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio annuale elaborato dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo, alla luce della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

2) discute i programmi dell’Associazione e formula proposte;

3) determina l’ammontare della quota sociale;

4) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti.

ART.12 – Consiglio Direttivo

Il GIRRCS è diretto e amministrato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è composto dal Presidente e da quattro membri eletti dai Soci a scrutinio segreto.

I Consiglieri ricevono un mandato triennale e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Alla scadenza di ciascun triennio, il Consiglio Direttivo è

rinnovato mediante elezione con voto segreto: il Presidente sarà nominato dal Consiglio Direttivo e a sua volta indicherà fra gli eletti il Tesoriere e il Segretario.

Nel caso che un Consigliere abbia a cessare dalla sua carica prima del termine del mandato gli succede, acquisendone l’anzianità, il Socio non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima elezione.

Il Consiglio Direttivo è convocato secondo le necessità e/o almeno una volta l’anno.

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) dirigere l’attività dell’Gruppo;

b) deliberare sull’accettazione dei nuovi Soci;

c) esaminare la proposta di bilancio predisposto dal Tesoriere da sottoporre all’Assemblea;

d) predisporre la relazione sulla gestione dell’Associazione relativa all’esercizio precedente, da sottoporre, unitamente al bilancio, all’Assemblea;

e) proporre all’Assemblea dei Soci modifiche di Statuto;
f) promuovere e nominare Commissioni o altre Istituzioni di studio e di ricerca; g) elaborare e dare esecuzione al Regolamento.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e sono valide quando intervengano alla seduta almeno la metà più uno dei componenti. In caso di parità, il voto del Presidente vale il doppio.

ART.13 – Presidente

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione.

a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;

b) convoca e presiede l’Assemblea;

c) riferisce in sede di Assemblea sulle attività svolte nei vari settori;

d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

e) attende all’ordinaria amministrazione.

ART. 14 – Tesoriere Il Tesoriere:

a) riceve e custodisce gli importi derivati dalle elargizioni e dai versamenti effettuati dal gruppo per qualsiasi altro titolo;

b) provvede ai pagamenti;

c) tiene l’amministrazione ordinaria dell’Associazione e predispone i dati per il bilancio che deve presentare, almeno due mesi prima della data fissata per l’Assemblea, al Consiglio Direttivo;

d) può aprire conti correnti presso Istituti bancari e presso l’Amministrazione postale con tutte le facoltà di deposito, girata dei titoli ed emissione di assegni fino alla concorrenza della somma a disposizione sui predetti conti; i pagamenti di importo superiore a euro 30.000,00 devono essere autorizzati dal Presidente;

e) entro i limiti delle disponibilità esistenti sui conti correnti, il Tesoriere ha facoltà di richiedere il rilascio di fidejussioni a favore di terzi a garanzia di obblighi assunti dal gruppo. e per l’effetto di vincolare, se richiesto, i fondi;

f) il Tesoriere ha altresì l’obbligo di tenuta dei libri contabili sotto la direzione del Presidente, al quale risponde direttamente per tutte le funzioni che gli sono assegnate dal presente Statuto.

ART.15 – Collegio dei Revisori

La gestione economico – patrimoniale del gruppo è controllata da un Revisore Unico oppure da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, due dei quali sono eletti dall’Assemblea Generale, che procede alla loro nomina a scrutinio segreto. Il terzo componente sarà prescelto dai due componenti eletti o, in caso di dissidio, dal Presidente dell’Associazione, e assumerà la qualifica di Presidente e dovrà essere necessariamente iscritto al Registro dei Revisori contabili così come il Revisore Unico.

La durata del Collegio dei Revisori o del Revisore Unico è triennale.

I Revisori hanno il compito di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e l’esistenza dei beni di proprietà dell’Associazione.

I Revisori, sentito il parere del Presidente del Collegio, possono procedere anche individualmente, e in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 16 – Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto può essere modificato nel corso di un’Assemblea Straordinaria indetta dal Consiglio Direttivo cui i Soci siano stati invitati a partecipare con un anticipo di almeno trenta giorni.

Possono proporre modifiche al presente Statuto:

1) il Consiglio Direttivo:

2) i Soci ordinari. Le proposte formulate dai Soci ordinari dovranno pervenire, corredate dalla firma di almeno il 5% (cinque per cento) dei Soci. Le proposte di modifica dovranno essere comunicate per iscritto ai Soci almeno trenta giorni prima dell’Assemblea (ovvero pubblicate sul Bollettino dell’Associazione).

ART.17 – Bilancio

L’Associazione, in relazione all’attività complessivamente svolta, è tenuta a redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Organizzazione, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali. Detto documento, denominato “bilancio”, dovrà essere redatto dal Tesoriere entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

ART.18 – Esercizi Sociali
L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. ART.19 – Clausola compromissoria

I Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra i Soci e tra l’Associazione e Soci che insorgessero sull’applicazione e sull’interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. La decisione arbitrale è presa da un Arbitro unico che dovrà essere nominato dal Tribunale competente per territorio.

ART.20 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci con la maggioranza di cui all’Art.14 del presente Statuto. L’eventuale eccedenza

attiva del patrimonio associativo in sede di scioglimento e/o liquidazione verrà devoluto a ONLUS aventi scopi analoghi, affini o di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.96 n°662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. L’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ART.21 – Quadro normativo

Tutto quanto non previsto o non completamente regolato dal presente Statuto verrà disciplinato dalle leggi speciali vigenti in materia e, in mancanza, dal Codice Civile Italiano.

ART. 22 – Norme transitorie

In via provvisoria il Consiglio Direttivo in carica per i primi due anni sarà costituito dai soci fondatori che provvederanno alla indicazione del Presidente, del Socio Segretario e del Tesoriere. Allo scadere del secondo anno, i soci tutti, provvederanno all’elezione di un Consiglio Direttivo, secondo le norme previste dall’ART. 15